studio barone- Giudizio del lavoro e compensazione della spesa

Giudizio del lavoro e compensazione delle spese

Non sempre il soccombente paga le spese processuali

Con sentenza 77/2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art.92 c.2 c.p.c., laddove non prevede che il Giudice possa compensare le spese processuali tra le parti, totalmente o parzialmente, anche quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni.

Nel processo del lavoro, la compensazione delle spese è sempre stata la regola, più che l’eccezione, nel caso in cui il lavoratore risultasse soccombente; questo perché il lavoratore è sempre stato considerato la parte debole del rapporto contrattuale di lavoro, e il rischio di dover pagare le proprie e le altrui spese legali – rischio legato all’alea dell’esito del giudizio – poteva costituire per il lavoratore una remora ad intraprendere un’azione giudiziaria.

La previsione dell’art.92 c.p.c. ha sempre rivestito però una importanza preminente anche nell’approccio alle vertenze stragiudiziali di lavoro. Da un lato, l’uso di compensare le spese legali, anche in caso di soccombenza del lavoratore, ha spesso indotto gli stessi lavoratori ad intraprendere azioni legali anche di modesto valore economico; dall’altro, invece, ha da sempre agito sui datori di lavoro come stimolo a privilegiare le conciliazioni stragiudiziali, soprattutto, ribadiamo, nelle vertenze di modesto valore economico.

Nel 2014, la legge 132 aveva sostituito la previsione delle “altre gravi ed eccezionali ragioni” con due ipotesi tassative di compensazione delle spese: l’assoluta novità della questione trattata e il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Ora la sentenza della Corte Costituzionale (sollecitata da due rinvii sollevati dai Giudici del Lavoro di Torino e Reggio Emilia) riporta la previsione dell’art.92 c.2 c.p.c. alla situazione previgente.

Ne risulta ulteriormente rafforzata la tendenza, ben chiara e conclamata con il Jobs Act del 2015, ad indirizzare le controversie di lavoro sui binari delle conciliazioni stragiudiziali, invece di portarle nelle aule dei Tribunali, dove spesso vengono a costare più di quello che rendono. Il tutto, mentre il c.d. Decreto Dignità alza gli indennizzi dei licenziamenti illegittimi dei contratti a tutele crescenti, depotenziando così le conciliazioni esentasse di cui al D.Lgs.23/2015 e rendendo le cause di lavoro più rischiose.