Fondo di Garanzia INPS: termine di prescrizione della domanda di pagamento delle ultime tre mensilità in caso di insolvenza del datore di lavoro

La Cassazione “anticipa” il termine di prescrizione

Con Sentenza n.32 del 3 gennaio 2020, la Cassazione si è espressa sul termine prescrizionale della domanda di cui all’art.2 del D.Lgs.80/1992, ovvero la richiesta pagamento delle ultime tre mensilità da parte dei lavoratori dipendenti di aziende insolventi.

L’art.2 del D.Lgs.80/1992 prevede, per i lavoratori di aziende fallite, in concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria, o comunque insolventi, la possibilità di richiedere al Fondo di Garanzia dell’INPS, oltre al pagamento del TFR, il pagamento delle ultime 3 mensilità di retribuzione “rientranti nei dodici mesi che  precedono:  a) la data del provvedimento che determina l’apertura di una delle  procedure  indicate  nell’art.  1, c.1; b) la data di inizio dell’esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell’esercizio provvisorio ovvero dell’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell’attività dell’impresa”. Il comma 5 prevede che “il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno”, senza tuttavia determinare il dies a quo del termine.

In mancanza di indicazioni legislative, la prassi dell’INPS (circolare n.74 del 15 luglio 2008) era di far decorrere il termine prescrizionale dal termine della procedura concorsuale, visto che la domanda di insinuazione interrompe i termini prescrizionali e che questi rimangono sospesi per la durata della procedura (con l’eccezione del concordato preventivo, che non prevede un accertamento giudiziale dei crediti); tale interpretazione era conseguenza dell’interpretazione giurisprudenziale allora vigente, che considerava il Fondo di Garanzia un obbligato in solido del datore di lavoro, con conseguente applicazione dell’art.1310 del codice civile. Gli stessi termini erano pertanto considerati per le domande di liquidazione del TFR allo stesso Fondo di Garanzia.

Negli anni, la Corte di Cassazione ha mutato la propria posizione, arrivando a considerare l’intervento del Fondo di Garanzia come un diritto di credito previdenziale, indipendente e distinto dal diritto di credito del lavoratore nei confronti del datore di lavoro insolvente; ciò implica pertanto che non possa applicarsi al caso l’art.1310 c.c., e che l’insinuazione non possa pertanto più considerarsi atto interruttivo della prescrizione. Di conseguenza, secondo la Corte di Cassazione il dies a quo del termine prescrizionale, ovvero il giorno da cui può essere fatto valere il diritto, non può che essere la data di omologa dello stato passivo, o del decreto di omologa del concordato preventivo (o del giudizio che decide di opposizioni a questi), o dal pignoramento infruttuoso nel caso di esecuzione individuale contro datore di lavoro non fallibile.

In relazione a quanto detto dall’INPS nella circolare n.74/2008, la Cassazione ha poi rimarcato che le circolari degli enti restano “atti di rilevanza interna” all’amministrazione che le ha emesse, e che come tali non possono derogare a previsioni di legge (con buona pace del principio di legittimo affidamento dei cittadini nelle circolari degli enti!).

La Sentenza obbliga pertanto le parti coinvolte in una procedura concorsuale – curatori, lavoratori, professionisti e sindacati che li assistono – a considerare con attenzione il nuovo termine “anticipato” imposto dalla sentenza in commento; nuovo termine che, come detto, vale anche per le richieste di pagamento del TFR, il quale tuttavia, avendo una prescrizione quinquennale, pone meno urgenza.

Ancora maggiore attenzione andrà fatta dal prossimo 15 agosto, visto che l’art.368 del nuovo CCII introdurrà nuovi termini di decorrenza del diritto alle prestazioni del Fondo di Garanzia nelle vicende circolatorie delle aziende in crisi (art.47 c.5 L.428/1990).