Fondo di Garanzia INPS e responsabilità solidale per il TFR del lavoratore

Il responsabile in solido non può surrogarsi al lavoratore

Con Ordinanza n.7352 del 16 marzo 2021, la Corte di Cassazione ha ribadito che il committente-appaltante, che abbia pagato ai lavoratori dell’appaltatore il TFR in virtù del vincolo solidale previsto dall’art.29 D.Lgs.276/2003, non ha diritto di surrogarsi ai lavoratori nei confronti del Fondo di Garanzia dell’INPS per lo stesso TFR, in caso di insolvenza dal datore di lavoro appaltatore.

Superata ormai da tempo l’interpretazione giurisprudenziale che considerava il Fondo di Garanzia un obbligato in solido del datore di lavoro, la Corte di Cassazione ricorda che l’intervento del Fondo di Garanzia costituisce un diritto di credito previdenziale, indipendente e distinto dal diritto di credito del lavoratore nei confronti del datore di lavoro insolvente. Ne discende pertanto l’impossibilità per il terzo, che a qualsiasi titolo abbia pagato al lavoratore il TFR (come appunto nel caso del committente-appaltante responsabile in solido), di surrogarsi al lavoratore nei diritti verso il Fondo di Garanzia dell’INPS.