Socio lavorante di s.r.l. artigiana o commerciale ed imponibilità contributiva
La “mera partecipazione” ad una s.r.l. artigiana e commerciale non comporta il versamento dei contributi
Al termine di una lunga serie di contenziosi e prendendo atto di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione in diverse sentenze (e ribadito dal Ministero del Lavoro con nota prot.7476 del 16/7/2020), l’INPS con circolare 84 del 10/6/2021 prende (finalmente) atto che i redditi da mera partecipazione ad una s.r.l. non devono entrare nella base di calcolo dei contributi della Gestione Autonomi Artigiani e Commercianti.
Correggendo la propria prassi, enunciata con circolare n. 102 del 12 giugno 2003, con la quale aveva sostenuto l’imponibilità dell’utile “in trasparenza” di tutte le s.r.l. nelle quali il soggetto fosse titolare di quote, l’INPS ora sostiene che il reddito di capitale derivante da “mera partecipazione” alla s.r.l. non deve essere assoggettato a contribuzione.
Restano ferme, però, “le regole ordinarie di obbligo contributivo in caso di svolgimento dell’attività lavorativa all’interno di società di capitali da parte dei soggetti che hanno quote di partecipazione nelle stesse società”; in questo caso il socio-lavorante dovrà assoggettare a contribuzione la quota di reddito della s.r.l. a lui riferibile “in trasparenza”, unitamente agli eventuali altri redditi di impresa di cui fosse titolare.
Rimane aperta la problematica, frequente nel caso delle s.r.l. commerciali, di distinguere la “partecipazione personale al lavoro aziendale” dalla “mera partecipazione” come socio di capitali, e, aggiungiamo, di distinguere la “partecipazione personale al lavoro aziendale” dalle funzioni di amministratore. Sul tema la Cassazione ha fornito, nel corso degli anni, alcuni parametri, ma ogni situazione andrà valutata caso per caso
Infine, nel messaggio in commento, l’INPS comunica che la nuova prassi di determinazione dell’imponibile dei contributi della Gestione Autonomi Artigiani e Commercianti decorre dall’anno 2020, imponendo pertanto di tenere in considerazione quanto sopra già con la dichiarazione dei redditi di queste settimane.