Pace contributiva e riscatto di laurea agevolato
La possibilità di chiedere il riscatto di laurea agevolato non termina il 31/12/2021
Con messaggio n.1921 del 13 maggio 2021, l’INPS è intervenuto a precisare che l’istituto di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva), previsto dall’art.20 commi da 1 a 5 del D.L.4/2019, è sperimentale, in vigore nel triennio 2019-2021, mentre il riscatto agevolato del periodo di laurea, previsto dal comma 5-quater del D.Lgs.184/1997 (comma introdotto dal comma 6 dell’art.20 del D.L.4/2019), è misura di carattere permanente, pertanto sarà attivabile anche negli anni successivi.
La specifica dell’INPS è oltremodo importante, perché può evitare che vengano prese decisioni affrettate, solo perché attratti dal costo relativamente contenuto dell’operazione.
Considerato che l’onere per il riscatto agevolato della laurea è una cifra fissa convenzionale, sostanzialmente indipendente dal fattore tempo, in molte situazioni la decisione può e deve essere rimandata a momenti successivi, quando saranno più chiari gli effetti del riscatto. Assodato ormai che il riscatto agevolato influisce in misura sostanzialmente trascurabile sull’importo della pensione (e in alcuni casi può addirittura diminuirlo), la possibilità di anticipare la data di pensionamento (e, aggiungiamo, la valutazione che non esistano alternative “gratuite”) e il ritorno fiscale dell’operazione costituiscono gli elementi sui quali valutare la convenienza dell’operazione; tuttavia le due variabili vanno valutate caso per caso, effettuando una analisi della “storia” contributiva e reddituale del soggetto.