Studio Barone - Distacco Gran Bretagna - Unione europea

Brexit: Protocollo sul Coordinamento della Sicurezza Sociale tra Unione Europea e Gran Bretagna e distacco dei lavoratori post-Brexit

 

Distacco in Gran Bretagna e legislazione previdenziale applicabile

Nella giornata di ieri 28/4/2021 il Parlamento della U.E. ha ratificato a larga maggioranza l’Accordo sugli Scambi Commerciali e la Cooperazione (TCA Trade and Cooperation Agreement) tra la stessa Unione Europea e la Gran Bretagna. Contemporaneamente, l’INPS ha dato notizia che il Governo Italiano (tramite il Ministero del Lavoro competente) ha espresso la volontà di avvalersi della qualifica di Stato Membro di categoria A – art.SSC.11 c.2 lett.a) – ai fini dell’applicazione dell’istituto del distacco europeo, dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2035, anche con la Gran Bretagna fuoriuscita dall’U.E.

Così stando le cose, sarà possibile anche in futuro, per un datore di lavoro italiano (esercitante la propria attività in Italia in via abituale) inviare in Gran Bretagna un proprio lavoratore per svolgervi una attività lavorativa, mantenendo l’iscrizione previdenziale all’INPS (o ad altro ente previdenziale cui il lavoratore sia iscritto) per un massimo di 24 mesi. Restano in uso gli adempimenti e le regole già previsti; in particolare, i periodi di distacco già svolti prima del 31/12/2020 entrano nel computo della durata massima di 24 mesi.

Restano ferme anche le previsioni per coloro che esercitano la propria attività lavorativa in uno o più Stati membri e in Gran Bretagna (art.SSC.12).