Studio barone - Brexit - soggiorno

Brexit: la situazione dei cittadini (e lavoratori) britannici in Italia

Le condizioni previste per continuare il soggiorno in Italia

Compiuta l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, qual è la posizione dei cittadini britannici in Italia?

Il Governo Italiano ha già da tempo provveduto a dettare una disciplina transitoria per i cittadini britannici che attualmente vivono e lavorano in Italia; il D.L. 22 del 25/3/2019 (convertito in Legge 41 del 20/5/2019 – G.U.n.120 del 24/5/2019), emanato circa 10 mesi fa in vista della possibile “no deal Brexit”, prevede che i cittadini britannici, attualmente residenti sul territorio nazionale, avranno tempo fino al 31/12/2020 per regolarizzare il proprio soggiorno in Italia.

Il cittadino britannico regolarmente soggiornante in maniera continuativa sul territorio italiano da almeno 5 anni alla data del 31 gennaio 2020, può richiedere il rilascio di una Carta di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (titolo di soggiorno a tempo indeterminato).

Qualora invece il cittadino britannico risulti soggiornante in maniera continuativa sul territorio italiano da meno di 5 anni al 31 gennaio 2020, può richiedere il rilascio di un Permesso di Soggiorno ordinario, della durata di 5 anni, rinnovabile alla scadenza od eventualmente convertibile in Carta di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, qualora maturino le condizioni richieste.

Uguali diritti hanno il coniuge e i familiari, non cittadini UE, del residente britannico in Italia, titolari di una Carta di Soggiorno di Familiare di Cittadino dell’UE ai sensi del D.Lgs.30/2007 (di recepimento della Direttiva UE 2004/38/CE), i quali pertanto possono fare richiesta al Questore di rilascio di un Permesso o Carta di Soggiorno.

A decorrere dal 1/1/2021, le Carta di Soggiorno di Familiare di Cittadino dell’UE attualmente detenute perderanno validità, e il detentore, in mancanza di richiesta del nuovo titolo di soggiorno di cui sopra, dovrà lasciare il territorio nazionale; ugualmente, il cittadino britannico, che non abbia chiesto il Permesso di Soggiorno o la Carta di Soggiorno, dovrà lasciare il territorio nazionale al 1^ gennaio 2021.

In ogni caso, dal 1^ gennaio 2021 ai cittadini britannici e ai loro familiari, non cittadini UE, si applicherà il T.U. Immigrazione D.Lgs.286/1998, salvo quanto detto sopra.

E’ da notare che molte delle disposizioni del D.L.22/2015 erano state emanate in vista di una possibile “no deal Brexit” e quindi letteralmente subordinate al “recesso del Regno Unito dall’Unione europea in assenza di accordo”, ad esempio l’intera sezione I, contenente una serie di disposizioni in materia di esercizio delle attività bancaria, finanziaria e assicurativa in Italia da parte di imprese britanniche, e l’art.17, che assicura l’applicazione del Regolamento CE 883/2004 in materia di sicurezza sociale ai cittadini britannici e ai loro familiari regolarmente soggiornanti in Italia fino al 31/12/2020.

Tuttavia, pur se alla Brexit si è arrivati con un (sofferto) accordo, tali disposizioni mantengono la loro validità, visto che l’accordo stesso ha previsto un periodo transitorio, appunto fino al 31/12/2020, per regolamentare tutti gli aspetti dell’uscita della Gran Bretagna dall’UE.