Studio Barone_INPS-NAPSI

Anticipazione della NASPI per autoimprenditorialità

La somma è esente Irpef se destinata al capitale di una cooperativa

Con oltre un anno di ritardo, l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento di ieri 17 giugno 2021, ha dato attuazione all’art.1 comma 12 della Legge 160/2019, che prevede la non imponibilità ai fini Irpef dell’anticipazione in forma di capitale per autoimprenditorialità della Naspi (art.8 c.1 D.Lgs.22/2015), qualora la somma capitale venga destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Per godere dell’esenzione Irpef, il richiedente dovrà inoltrare all’INPS, unitamente alla domanda di liquidazione anticipata della Naspi: 1) un certificato di avvenuta iscrizione della cooperativa al R.I. e all’Albo Nazionale delle Società Cooperative; 2) dichiarazione del Presidente contenente l’elenco dei soci e le mansioni assegnate; 3) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con cui il richiedente dichiari la volontà di destinare la somma anticipata di Naspi al capitale della cooperativa, entro il termine della dichiarazione dei redditi dell’anno di imposta in cui è stata percepita.

La misura è volta ad incentivare il fenomeno del c.d. workers buy out, sempre più frequente in situazioni di aziende in crisi e coinvolte in procedure concorsuali.