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La pensione per chi ha lavorato in Gran Bretagna dopo la Brexit

Le disposizioni in materia di totalizzazione internazionale

Con l’Accordo sugli Scambi Commerciali e la Cooperazione (TCA Trade and Cooperation Agreement), stipulato il 24/12/2020 ed entrato in vigore il 1/1/2021, l’Unione Europea e la Gran Bretagna hanno gettato le basi dei futuri rapporti economici, politici e sociali, conseguenti all’uscita della Gran Bretagna dall’U.E.

Tra le numerosissime previsioni dell’accordo (che necessiteranno senz’altro di specifiche, aggiunte e probabilmente modifiche nei prossimi anni), una parte – Protocollo sul Coordinamento della Sicurezza Sociale PSSC – è dedicato a regolamentare gli aspetti previdenziali della Brexit.

Come era ampiamente prevedibile, l’accordo ha inteso salvaguardare non solo le situazioni giuridiche venutesi a creare negli anni di appartenenza della Gran Bretagna all’Unione Europea, ma anche quelle che si creeranno in futuro, ed ha pertanto previsto che: “Gli Stati membri e il Regno Unito coordinano i rispettivi sistemi di sicurezza sociale a norma del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, al fine di garantire i diritti in materia di sicurezza sociale delle persone ivi contemplate” (ch.SSC.1).

In materia di pensione, il principio ha trovato esplicitazione all’art.SSC.7 del Protocollo sul Coordinamento della Sicurezza Sociale, il quale prevede che le parti stipulanti continueranno ad applicare ai rispettivi cittadini le norme in materia di totalizzazione dei periodi lavorativi (previste dai Reg.CE 883/2004 e 987/2009), svolti da un cittadino UE in Gran Bretagna o viceversa, anche dopo il 31/12/2020, e osservando le regole previste, richiamate nell’art.SSCI.11 del Protocollo.

Il Protocollo sul Coordinamento della Sicurezza Sociale PSSC rimarrà in vigore fino al 31/12/2035; prima di tale data, U.E. e Gran Bretagna dovranno negoziare un aggiornamento. I periodi di lavoro prestati da un cittadino UE in Gran Bretagna, e viceversa, svolti fino a tale data (o fino alla eventuale cessazione anzitempo del Protocollo per denuncia) rimarranno comunque validi ai fini dell’ottenimento delle prestazioni pensionistiche in totalizzazione.